Regolamento per i tirocini curriculari e per i post-laurea

Tirocini curriculari versus Tirocini extracurriculari (post-laurea)

Per tirocini curriculari si intendono i percorsi di apprendimento pratico-applicativo svolti da studenti regolarmente iscritti ai corsi di Laurea di Economia (corsi di Laurea triennale o corsi di Laurea magistrale) presso soggetti ospitanti convenzionati con l’Ateneo.

Per tirocini extracurriculari (post-laurea) si intendono i percorsi di apprendimento pratico-applicativo svolti, presso soggetti ospitanti, da neolaureati (triennali o magistrali) dei corsi di Laurea di Economia, entro 12 mesi dal conseguimento della laurea, finalizzati ad agevolare le scelte professionali durante il percorso di transizione tra università e lavoro.

I due tipi di tirocinio si distinguono perché:

  • il tirocinio curriculare può essere svolto solo da uno studente iscritto ad un Corso di laurea;
  • solo il tirocinio curriculare può essere riconosciuto nella carriera universitaria (dello studente);
  • con riguardo all’obiettivo: il tirocinio curriculare ha finalità pratico-applicative che integrano le conoscenze teoriche già acquisite o in corso di acquisizione nel percorso formativo universitario e finalità orientative dato che permette di maturare una esperienza diretta nel mondo del lavoro che può essere utile per scelte professionali future più consapevoli; nel tirocinio extracurriculare (post-laurea), il tirocinante si addestra allo svolgimento di uno specifico compito, anche allo scopo di essere sottoposto ad attenta osservazione e valutazione ai fini di un eventuale (e comunque auspicabile) “placement” presso la stessa impresa o ente o presso altre imprese o enti interessati alle competenze da lui acquisite.

Per soggetto ospitante si intende l’azienda o l’ente, pubblico o privato (incluse fondazioni, associazioni e studi professionali), che accoglie il tirocinante per un determinato periodo nella propria organizzazione.

Tirocini curriculari

      Regole generali (per tutti i Corsi del DIEC)

      Regole specifiche per i Corsi di laurea triennale

      Regole specifiche per i Corsi di laurea magistrale

      Tutorship, valutazione, riconoscimento in carriera dei tirocini curriculari (per tutti i Corsi del DIEC)

Regole generali (per tutti i Corsi del DIEC)

Il tirocinio curriculare può essere svolto solo da studenti regolarmente iscritti ai corsi di Laurea di Economia (corsi di Laurea triennale o corsi di Laurea magistrale) presso soggetti ospitanti convenzionati con l’Ateneo. Il tirocinio curriculare deve iniziare e concludersi durante il periodo di iscrizione ad uno stesso corso di studi. Non può svolgersi durante la "carriera ponte". Il tirocinio si interrompe quando il tirocinante non ha più lo status di studente (si laurea, per esempio). Non sono ammessi tirocini che si svolgano in parte durante il corso di Laurea triennale e in parte durante il corso di Laurea magistrale.

Il tirocinio curriculare deve essere inserito nel piano di studi:

tra le AAF a scelta
• o in sostituzione di AAF a scelta non ancora completate, 
• o anche in più come insegnamento extra-curriculare ("Lo studente può inserire nel proprio piano di studi insegnamenti extra-curriculari fino a un massimo di 12 CFU senza versare ulteriori contributi (...)" - Art. 16, c. 1, Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari).

Il soggetto promotore di un tirocinio curriculare è l'Università di Genova. 
Il tirocinio curriculare viene attivato da UniGe, solo dopo che il soggetto ospitante lo ha proposto attraverso la Piattaforma per i tirocini curriculari di UniGe, dove sono pubblicate le proposte di aziende o enti convenzionati rivolte agli studenti dei Corsi di laurea. Lo studente che individua autonomamente una occasione di tirocinio può inserire personalmente la proposta in Piattaforma o attendere che il soggetto ospitante la inserisca.

La convenzione tra UniGe e soggetto ospitante, necessaria, può essere stipulata rapidamente.

La copertura assicurativa INAIL e Responsabilità Civile del tirocinio curriculare così attivato è a carico di UniGe.

Il supporto della Piattaforma è indispensabile per l'avvio, il monitoraggio, la conclusione e la valutazione del tirocinio curriculare.

Il tirocinante ha il diritto di non concludere il tirocinio dopo averne dato, con un congruo anticipo, comunicazione al soggetto ospitante e all’Ufficio Tirocini, ma deve essere consapevole dell'impegno che ha assunto sottoscrivendo il progetto formativo: il tirocinio interrotto prima della data finale indicata nel progetto non è suscettibile di alcun accreditamento.

Il tirocinio svolto presso soggetti ospitanti gestiti o controllati dal coniuge o da parenti o affini entro il terzo grado è fortemente sconsigliato: lo studente che voglia comunque intraprendere questo percorso deve contattare preventivamente l’Ufficio tirocini, esponendo le sue motivazioni. La proposta di tirocinio non può in nessun caso essere accettata, se il tutor aziendale è il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado del tirocinante. Lo studente si assume tutte le responsabilità derivanti da un comportamento difforme da quanto qui indicato.

Regole specifiche per i Corsi di laurea triennale

Nei corsi di laurea triennale lo svolgimento di un tirocinio curriculare, con o senza riconoscimento di CFU, con impegno pari ad almeno 150 ore, attribuisce allo studente la premialità di 1 punto sul voto di laurea.

Lo studente triennale può svolgere un tirocinio curriculare con riconoscimento di crediti formativi solo dopo avere acquisito almeno 90 CFU nel proprio corso di laurea.

I crediti formativi acquisibili con l’attività di tirocinio curriculare variano a seconda del numero di ore di tirocinio effettuate entro i termini previsti:

  • 6 CFU nel caso di tirocinio curricolare con impegno pari ad almeno 150 ore, da svolgersi entro un periodo massimo di 4 mesi;
  • 9 CFU nel caso di tirocinio curriculare con impegno pari ad almeno 225 ore, da svolgersi entro un periodo massimo di 6 mesi (NOTA BENE: nell'a.a. 22/23 questa opzione è disponibile solo per gli studenti iscritti a Genova)

E’ possibile attivare anche tirocini curriculari “lunghi”, aventi durata fino a 12 mesi. Le modalità di accesso a tali tirocini, nonché la disciplina degli stessi, sono demandate a specifici Accordi stipulati tra il Dipartimento di Economia e i soggetti organizzatori e/o ospitanti.

Eventuali tirocini svolti dallo studente con modalità difformi da quelle previste in questo Regolamento non sono di norma suscettibili di riconoscimento. In via d’eccezione, un tirocinio non attivato attraverso UniGe può essere soggetto a riconoscimento se: 
- lo studente ha inserito il tirocinio nel piano di studi; 
- tale tirocinio si è svolto in un arco di tempo durante il quale il partecipante risultava iscritto a un corso di Laurea triennale di Economia; 
- lo studente aveva già acquisito almeno 90 CFU 
- tale tirocinio ha avuto una durata e un impegno di ore adeguato; 
- l’ente promotore è un soggetto legittimato a promuovere tirocini ai sensi delle discipline nazionali o regionali in vigore; 
- il soggetto ospitante ha certificato il buono svolgimento del tirocinio; 
- l’oggetto del tirocinio è stato coerente con i programmi formativi specifici del corso di laurea

Regole specifiche per i Corsi di laurea magistrale

Lo studente magistrale può svolgere un tirocinio curriculare con riconoscimento di crediti formativi in qualunque momento del percorso di laurea magistrale, senza vincolo di CFU minimi acquisiti.

Il tirocinio curriculare, se concluso positivamente, dà diritto all’acquisizione di 6 CFU.

Il tirocinio curricolare può essere svolto secondo due differenti modalità:

  • Tirocinio curricolare “standard”, avente durata trimestrale; su richiesta motivata del soggetto ospitante e con l’assenso del tirocinante essa può essere prolungata per un massimo di altri tre mesi. In ogni caso l’impegno dello studente non può essere inferiore a 20 ore settimanali (240 ore nel trimestre).
  • Tirocinio curricolare “lungo”, avente durata fino a 12 mesi. Le modalità di accesso a tali tirocini, nonché la disciplina degli stessi, sono demandate a specifici Accordi stipulati tra il Dipartimento di Economia e i soggetti organizzatori e/o ospitanti. Resta fermo che l’acquisizione dei CFU è subordinata allo svolgimento da parte dello studente di almeno 240 ore di attività, debitamente certificate, durante il periodo di tirocinio.

Eventuali tirocini svolti dallo studente con modalità difformi da quelle previste in questo Regolamento non sono di norma suscettibili di riconoscimento. In via d’eccezione, un tirocinio svolto da uno studente di un corso di Laurea magistrale può essere soggetto a riconoscimento se: 
- lo studente ha inserito il tirocinio nel piano di studi; 
- tale tirocinio ha avuto una durata di almeno 6 mesi durante i quali il partecipante risultava iscritto a un corso di Laurea magistrale di Economia; 
- l’ente promotore è un soggetto legittimato a promuovere tirocini ai sensi delle discipline nazionali o regionali in vigore; 
- il soggetto ospitante ha certificato il buono svolgimento del tirocinio; 
- l’oggetto del tirocinio è stato coerente con i programmi formativi specifici dei corsi di Laurea.

Tutorship, valutazione, riconoscimento in carriera dei tirocini curriculari (per tutti i Corsi del DIEC)

Ciascun tirocinio è supportato da una doppia tutorship, esterna e interna: un tutor indicato dal soggetto ospitante e un tutor didattico. Fermo restando che, per i tirocini connessi con prove finali, il tutor universitario dovrà comunque essere il relatore dell’elaborato (laurea triennale) o della tesi (laurea magistrale), per tutti gli altri tirocini, il tutor didattico sarà scelto tra i docenti dei corsi di laurea di Economia, non necessariamente del proprio, che potranno delegare ricercatori anche non strutturati (es. assegnisti, cultori della materia, etc.) ma che manterranno comunque la responsabilità della tutorship. 

Ferme restando le competenze e le responsabilità didattiche nella stesura/approvazione del progetto formativo, il compito del tutor didattico consiste nel convocare lo studente anche a distanza, entro la metà del tirocinio, al fine di verificare l’andamento dello stesso; nel controllare, anche attraverso contatti con il tutor del soggetto ospitante, che il tirocinio si stia svolgendo come previsto; nel ricevere eventuali lamentele del tirocinante, verificandone l’attendibilità con il tutor del soggetto ospitante; nell’attivarsi in caso di reiterati comportamenti non coerenti con il progetto formativo da parte del soggetto ospitante.

Al termine del tirocinio (quando il tirocinio appare in Piattaforma nello stato “Valutazione") il tutor del soggetto ospitante deve redigere una breve relazione sul suo avvenuto svolgimento e sul suo esito e inviarla all’Ufficio tirocini. Il tutor didattico, esaminata la relazione, esprime il suo parere finale per il riconoscimento del tirocinio in carriera. Se l’iter si conclude positivamente, la documentazione viene inviata d'ufficio alla Commissione d'esame per la registrazione dei CFU.

Tirocini extracurriculari (post-laurea)

I Tirocini extracurriculari (post-laurea) sono sottoposti a Disciplina Regionale.

Il Tirocinio extracurriculare dà diritto ad una indennità a titolo di rimborso, di importo stabilito dalla Disciplina Regionale. Non dà luogo a riconoscimento di CFU (il tirocinante è un neolaureato)

Un Tirocinio extracurriculare (post-laurea) in Liguria ha una durata da un minimo di 2 mesi a un massimo 6 mesi, proroghe comprese, e può iniziare entro i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di laurea.

Il Tirocinio extracurriculare è sottoposto a doppia tutorship.

Per i Tirocini attivati da UniGe la copertura assicurativa INAIL e Responsabilità Civile è a carico dell’Università.

Tirocini all’estero

Gli eventuali tirocini all’estero vengono in generale considerati positivamente dal Dipartimento di Economia, sia che si tratti di periodi di formazione applicativa offerti da soggetti ospitanti italiani in loro filiali o sedi estere, sia che si tratti di offerte direttamente provenienti da soggetti ospitanti con sede all’estero.

Per gli studenti dei corsi di Laurea di Economia valgono le stesse norme previste in questo regolamento per i tirocini curriculari svolti in Italia. I tirocini all’estero sono gestiti direttamente dall’Ufficio tirocini (senza il supporto della Piattaforma UniGe).

Anche il tirocinio svolto all’estero dà diritto ad acquisire i CFU, purché siano soddisfatti i requisiti richiesti dal presente regolamento.

Per i tirocini svolti in Paesi UE, vale la copertura assicurativa INAIL e Responsabilità Civile a carico di UniGe, come in Italia. Per i tirocini in Paesi extracomunitari vale solo la copertura Responsabilità Civile. In tali Paesi è consigliabile che il soggetto ospitante o lo stesso tirocinante provvedano ad una copertura assicurativa per gli infortuni.

 

Tirocini studenti Erasmus

Per gli studenti Erasmus in entrata, che seguono attività formative nei corsi di Laurea di Economia, è ammessa la richiesta di tirocini da svolgere in Italia con il coordinamento del Servizio Tirocini di Economia, di concerto con il Servizio relazioni internazionali, solo a queste condizioni:

a. che nel corso di Laurea di provenienza il tirocinio sia previsto;

b. che gli interessati dimostrino una piena conoscenza della lingua italiana;

c. che essi abbiano già acquisito almeno 90 CFU, di cui almeno 15 nei corsi di Laurea di Economia dell’Università di Genova;

d. che la sede universitaria di provenienza garantisca espressamente condizioni di reciprocità agli studenti Erasmus in uscita dal Dipartimento di Economia dell’Università di Genova;

e. indipendentemente dagli accreditamenti per i tirocini previsti dalle sedi universitarie di provenienza, eventuali tirocini svolti in Italia da studenti Erasmus in entrata coordinati dal Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, se conclusi positivamente, danno diritto ai crediti previsti dal presente regolamento.

D’altro canto ad eventuali tirocini svolti positivamente all’estero da studenti Erasmus in uscita dal Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, verranno riconosciuti i crediti previsti dal presente regolamento, previa certificazione del loro svolgimento e del loro esito positivo da parte delle strutture universitarie estere ospitanti. Ciò indipendentemente dagli accreditamenti previsti nella sede estera che ha coordinato tali tirocini.

 

Supporti informativi

Sulla Piattaforma Tirocini e Tesi per proposte di tirocinio curriculare e sulla Piattaforma di Ateneo per offerte di lavoro, tirocini e stage sono consultabili le offerte di tirocinio dei soggetti disponibili ad accogliere studenti e laureati dei corsi di laurea di Economia.

Della veridicità delle dichiarazioni dei soggetti ospitanti che hanno implicazioni di carattere giuridico sono responsabili i soggetti dichiaranti.

 

Disposizioni transitorie e finali

Questo Regolamento, deliberato nella riunione del Consiglio di Dipartimento di Economia del 4 ottobre 2022, integra e sostituisce le delibere precedenti in tema di tirocini e di stages del Dipartimento di Economia.

Il regolamento entra in vigore a partire dal 1 novembre 2022.

Eventuali modifiche di questo regolamento dovranno essere approvate con delibera del Consiglio di Dipartimento.

Per quanto non specificato in questo Regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti in tema di tirocini e agli indirizzi emanati dall’Ateneo, rispetto ai quali questo Regolamento è coerente.

Ultimo aggiornamento 19 Settembre 2023